Rapporto di somministrazione – sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato – impugnazione del recesso

Il Tribunale di Milano, nella sua veste di giudice del lavoro, con la sentenza n. 226 del 24 gennaio 2007, in riferimento alla somministrazione di cui al capo 1 titolo terzo del D.lgs 276/2003, ha disposto che, in merito alla somministrazione a tempo determinato, la società utilizzatrice deve provare “i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” per cui il lavoratore è stato assunto a tempo determinato, a nulla rilevando il rapporto tra impresa fornitrice e lavoratore somministrato. Infatti, prosegue il giudicante, “ in difetto di prove dell’effettivo impiego della lavoratrice da parte dell’utilizzatrice per quelle esigenze che avevano determinato e rendevano legittimo il ricorso alla somministrazione deve concludersi per la sussistenza della somministrazione irregolare, secondo il disposto dell’art. 27 d.lgs. 276/2003”. Conseguenze dell’irregolarità della somministrazione è la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra il lavoratore somministrato e l’impresa utilizzatrice con effetto dall’inizio della somministrazione. Da ciò, rileva il giudice, che il licenziamento irrogato allo scadere della somministrazione irregolare è da considerarsi inefficace in quanto l’apposizione del termine è stato determinato da una disciplina negoziale nulla.