Modalità di godimento del congedo parentale frazionato

In relazione alla fruizione del congedo parentale in modo frazionato (art. 32 D.Lgs. n. 151/2001 T.U. sulla maternità), l’INPS, con il messaggio n. 28379 del 25 ottobre 2006, ha puntualizzato che “nell’ipotesi in cui la/il lavoratrice/tore, a seguito di un periodo di congedo parentale, fruisca, immediatamente dopo, di giorni di ferie o malattia, riprendendo quindi l’attività lavorativa, le giornate festive e i sabati (in caso di settimana corta) cadenti tra il suindicato periodo di congedo parentale e le ferie o la malattia non vanno computate in conto congedo parentale. (..) Viceversa, allorquando si susseguano, senza interruzione, un primo periodo di congedo parentale, un periodo di ferie o di malattia ed un ulteriore periodo di congedo parentale, i giorni festivi ed i sabati (in caso di settimana corta), che si collocano immediatamente dopo il primo periodo di congedo ed immediatamente prima del successivo, devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale (..)”.