Limiti al ricorso al lavoro intermittente

Con nota di risposta ad interpello n. 26 del 7 novembre 2014, il Ministero del Lavoro, pronunciandosi in ordine all’estensione soggettiva della deroga, di cui all’art. 34, co. 2, D.Lgs. n. 276/2003, all’osservanza del tetto di massimo utilizzo, per ciascun lavoratore, del lavoro intermittente per un numero di quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari prevista per i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, ha chiarito che tale deroga trova applicazione solo per i datori di lavoro iscritti alla Camera di Commercio con il codice attività “Ateco 2007” corrispondente ai citati settori produttivi, nonché per quelli che, pur non rientrando nel suddetto codice di attività, “svolgano attività proprie del settore turismo, pubblici esercizi e spettacolo applicando i relativi contratti collettivi”.