Le società cooperative sono obbligate ad applicare ai soci lavoratori trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi

Con sentenza del 4 aprile 2023, il Tribunale di Bologna ha statuito che, ai sensi dell’art. 7 co. 4 del D.L. n. 248/2007, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività rientranti nell’ambito di applicazione di quei contratti, devono applicare ai soci lavoratori i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali, stipulati dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.

Nel caso di specie, la lavoratrice lamentava la non corrispondenza del CCNL applicato, ai dettami dell’art. 7 co. 4 del D.L. 248/2007. Pertanto, essendo quest’ultima una norma imperativa, che attribuisce al socio lavoratore un diritto minimo retributivo, spetta al datore di lavoro dimostrare che il contratto collettivo, dallo stesso applicato, sia quello stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.