La tassazione delle somme percepite dal lavoratore a titolo risarcitorio

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8031 del 23 marzo 2021, ha affermato che, in tema di imposte sui redditi da lavoro dipendente, le somme percepite dal lavoratore, a titolo risarcitorio, sono soggette a tassazione solo se volte a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (c.d. lucro cessante), diversamente, gli importi risarcitori volti a riparare un pregiudizio di natura diversa (c.d. danno emergente) non sono assoggettabili a tassazione. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che l’indennità a titolo risarcitorio riconosciuta al dirigente in seguito alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione con la società datrice di lavoro non era soggetta a tassazione poiché non erogata a titolo di lucro cessante, ciò desumendosi dal tenore testuale del verbale transattivo, dal comportamento delle parti successivo alla transazione sia dall’ammontare dell’importo.