Illegittimo il licenziamento del disabile per sopravvenuta inidoneità se il datore di lavoro non adotta “accomodamenti ragionevoli”

Con sentenza n. 6497 del 9 marzo 2021, la Suprema Corte ha stabilito che è illegittimo il licenziamento di un disabile per sopravvenuta inidoneità alle mansioni se il datore di lavoro non dimostra che è impossibile trovare una nuova collocazione, anche di livello inferiore (cd. “accomodamenti ragionevoli” ex art. 3, comma 3bis, d.lgs. 216/2003), in quanto tale operazione si presenta troppo onerosa, anche dal punto di vista formativo, o perché lede gli interessi professionali di altri lavoratori.
Nel caso di specie la Suprema Corte ha dichiarato il licenziamento illegittimo, essendosi la società limitata a dimostrare che in biglietteria vi erano lavoratori con profilo professionale superiore a quello posseduto dal dipendente e che l’organigramma non prevedeva ulteriori addetti in quell’ufficio (richiamando così gli usuali criteri vigenti in tema di impossibilità del “repêchage”).
Secondo la Corte, l’azienda, infatti, avrebbe dovuto provare che un eventuale “accomodamento” avrebbe imposto un onere finanziario sproporzionato o comunque eccessivo anche con riferimento alla formazione professionale.