Collocazione forzato in ferie di lavoratori che rifiutano il vaccino Covid-19

Con ordinanza n. 12 del 19 marzo 2021, il Tribunale di Belluno ha confermato la legittimità del provvedimento con cui il datore di lavoro ha collocato in ferie un gruppo di dipendenti, tutti operatori sanitari, che avevano deciso di non sottoporsi alla vaccinazione anti-COVID.

Secondo il Tribunale, con tale comportamento l’imprenditore ha agito nell’adempimento dell’obbligo, previsto dall’art. 2087 c.c., di adottare le misure necessarie, secondo l’esperienza e la tecnica, a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

In particolare, il Giudice ha ritenuto rilevante il fatto che i lavoratori in questione siano impiegati in mansioni a contatto con persone che accedono al luogo di lavoro; che il vaccino sia una misura notoriamente idonea a tutelare la salute dei prestatori di lavoro; e, conseguentemente, che la permanenza dei lavoratori non vaccinati nel luogo di lavoro comporterebbe la violazione dell’obbligo di cui all’art. 2087 c.c..