La rinuncia al diritto all’astensione lavorativa nelle giornate festive infrasettimanali

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8958 del 31 marzo 2021, ha affermato che la rinuncia al diritto all’astensione dalla prestazione lavorativa nelle giornate festive infrasettimanali di cui all’art. 2 della L. n. 260/1949 e s.m.i., può essere inserita come clausola del contratto individuale di lavoro.
Secondo i Giudici di legittimità, infatti, la predetta possibilità di astenersi dalla prestazione lavorativa si evince dall’art. 5 L. 260/1949 che prevede una retribuzione aggiuntiva per i lavoratori che prestino la loro opera nella festività sopra indicata.