La graduazione della sanzione disciplinare e i poteri del giudice

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 27911 del 4 dicembre 2020, ha ribadito il principio per cui il giudice non può sostituirsi al datore di lavoro nella graduazione della sanzione da irrogare, fatta eccezione in due ipotesi: i) ove il datore di lavoro abbia superato il massimo edittale e la riduzione della sanzione consista solo in una riconduzione al limite stabilito; ii) ove il datore di lavoro, convenuto in giudizio per l’annullamento della sanzione, abbia chiesto, nel suo atto di costituzione, la riduzione della sanzione.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione dei Giudici di secondo grado che aveva annullato la sanzione disciplinare e non l’aveva ridotta poiché non si era verificata nessuna delle ipotesi sopra esposte. Più nello specifico, il datore di lavoro non si era limitato ad eccedere il limite edittale ma aveva erroneamente applicato la norma contrattuale di riferimento, chiedendo il rigetto del ricorso senza domandare la riduzione della sanzione in caso di accoglimento dello stesso.