In caso di inadempimento dell’accordo sindacale il lavoratore può agire per ottenere l’esecuzione in forma specifica

Con sentenza n. 28415 del 14 dicembre 2020, la Corte di Cassazione ha ritenuto sufficientemente determinato l’accordo sindacale con cui il nuovo appaltatore si è obbligato ad assumere il personale già in forza presso il precedente affidatario, indicando il contratto collettivo applicabile ai nuovi dipendenti, la relativa categoria di inquadramento, nonché il riconoscimento dell’anzianità pregressa e del superminimo individuale.
Ne consegue che, in caso di inadempimento, il lavoratore non assunto può richiedere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto (ex art. 2932 c.c.), non risultando a tal fine necessaria la predeterminazione della concreta assegnazione della sede lavorativa e delle mansioni, trattandosi di circostanze inerenti la fase di esecuzione del contratto.