È nullo il licenziamento per g.m.o. intimato in violazione del divieto introdotto dalla normativa emergenziale

Con sentenza n. 112 dell’11 novembre 2020, il Tribunale di Mantova ha accolto il ricorso di una lavoratrice con contratto di apprendistato, licenziata per asserito giustificato motivo oggettivo durante il periodo di vigenza del divieto di licenziamento disposto con il D.L. n. 18/2020 e prorogato, da ultimo, con la L. n. 178/2020.
Il Tribunale ha ribadito il carattere imperativo delle disposizioni normative emergenziali che dispongono il divieto di licenziamento, trovando la propria ragione nell’ordine pubblico non solo quanto all’originario periodo previsto dal decreto, ma con riferimento anche ai periodi di proroga del divieto.
Il Tribunale ha inoltre confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale che assimila il contratto di apprendistato all’ordinario rapporto di lavoro subordinato, e quindi l’applicabilità anche a tale contratto delle tutele ordinarie.