Il lavoratore reintegrato può essere trasferito all’estero in presenza di valide ragioni tecniche, produttive ed organizzative

Con la sentenza n. 9224 del 13 aprile 2018, la Corte di Cassazione ha affermato che il datore di lavoro può legittimamente adibire un dipendente licenziato, che abbia ottenuto un provvedimento di reintegra, a nuove mansioni e presso nuove sedi (anche all’estero), in presenza di valide ragioni tecniche produttive ed organizzative. La Suprema Corte ha precisato, inoltre, che il rifiuto del lavoratore reintegrato a riprendere servizio presso la nuova sede (anche estera) cui è stato adibito legittima il datore di lavoro ad irrogare un licenziamento per giusta causa.