Legittimità dei tirocini extracurriculari

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n. 8 del 18 aprile 2018, ha fornito ai propri ispettori alcune indicazioni operative in ordine ai controlli sulla legittimità dei tirocini extracurriculari (formativi, di inserimento/reinserimento lavorativo) al fine di assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale.
In particolare, l’Ispettorato ha evidenziato la necessità di valutare complessivamente le modalità di svolgimento del tirocinio in modo tale da ritenere l’attività del tirocinante effettivamente funzionale all’apprendimento e non all’esercizio di una mera prestazione lavorativa nonché la presenza del progetto formativo e l’inerenza dell’attività svolta rispetto allo stesso.
L’Ispettorato ha chiarito altresì che la violazione delle disposizioni regionali che regolano l’istituto del tirocinio extracurriculare o la mancanza stessa dei requisiti del tirocinio, fermo restando un accertamento in concreto della reale natura del rapporto intercorso tra le parti, potrà comportare la conversione di quest’ultimo in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato così come previsto dall’art. 1 del D.Lgs. 81/2015.
Ricorrono le ipotesi di violazione delle suddette disposizioni ad esempio nell’ipotesi di tirocinio attivato in relazione ad attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, in quanto attività elementari e ripetitive o ancora in caso di tirocinio attivato con un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con il soggetto ospitante negli ultimi due anni.