Sgravi contributivi per l’assunzione di lavoratori presenti nelle liste di mobilità e diritto di precedenza

La Suprema Corte, con la sentenza n. 8972 dell’11 aprile 2018, ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui il diritto di precedenza alla riassunzione presso la medesima azienda per una riduzione di personale debba essere riconosciuto anche ai dipendenti licenziati per cessazione di attività. Tale obbligo grava non soltanto sull’imprenditore che ha intimato il recesso, ma anche sull’imprenditore che sia succeduto nella medesima attività aziendale. Per tale ragione, deve escludersi che il datore di lavoro che proceda all’assunzione di lavoratori in virtù del citato diritto di precedenza possa usufruire dei benefici contributivi previsti dall’art. 8, comma quarto, L. n. 223/1991.