Validità dell’accordo interconfederale sulla rappresentanza sindacale

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 15 maggio 2015, ha rigettato il ricorso proposto da alcune confederazioni sindacali, non firmatarie dell’accordo interconfederale del 10.1.2014, per far dichiarare la nullità del medesimo accordo (con cui, lo si ricorda, sono stati regolamentati, tra l’altro, i rapporti tra le varie rappresentanze sindacali e datoriali, nonché i criteri per rilevare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali di categoria) soprattutto nelle parti in cui lo stesso ha limitato la titolarità alla contrattazione collettiva nazionale alle sole organizzazioni sindacali firmatarie (parte terza), nonché prevede l’obbligo di inserimento anche nei contratti collettivi aziendali delle clausole di tregua sindacale e sanzionatorie, finalizzate a garantire l’esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione collettiva (parte quarta).

Motivando la propria decisione, il Giudice ha in particolare evidenziato che il suddetto accordo interconfederale, applicandosi ai sensi dell’art. 1372 c.c. alle sole parti firmatarie, anche nella parte in cui pone specifiche limitazioni, non avrebbe potuto intendersi lesivo dei diritti delle OO.SS. ricorrenti, né firmatarie né aderenti al medesimo accordo, che, peraltro, sarebbero rimaste comunque legittimate ad esercitare tutti i diritti sindacali riconosciuti e tutelati direttamente dalla Costituzione.