Sull’esclusione della tutela reale alle c.d. organizzazioni di tendenza

Con sentenza n. 27228 del 22 dicembre 2014, la Suprema Corte ha ribadito il principio in forza del quale, “in materia di licenziamento, l’applicabilità della disciplina prevista per le c.d. “organizzazioni di tendenza” dall’art. 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, che esclude l’operatività della tutela reale stabilita dall’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, richiede l’accertamento, in linea preliminare, da parte del giudice, che il datore di lavoro non sia un imprenditore ex art. 2082, cod. civ., e, quindi, che non sussista una struttura imprenditoriale e, soltanto qualora detto accertamento abbia esito negativo, occorre verificare la ricorrenza degli ulteriori requisiti tipici di siffatte organizzazioni”.

Nel caso di specie, i Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso proposto da una organizzazione di tendenza, ritenendo applicabile l’art. 18 L. 300/1970, essendo stato accertato che l’Ente in questione era organizzato secondo criteri di economicità, come comprovato dall’autonomia gestionale, finanziaria e contabile, e che si finanziava mediante entrate remunerative dei fattori produttivi e con la produzione di utili, come da bilanci dell’ente medesimo.