Scelta dei lavoratori in mobilità

La Suprema Corte, con sentenza n. 203 del 12 gennaio 2015, ha ribadito che, in caso di licenziamenti collettivi, il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità ai soli dipendenti addetti ad un determinato reparto se detti lavoratori sono idonei, grazie allo svolgimento della propria attività in altri reparti dell’azienda, ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti. Conseguentemente, secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione, non può essere ritenuta legittima la scelta dei lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso, in capo agli stessi, di professionalità equivalenti a quelle di colleghi di altri settori aziendali.