Rischio elettivo e responsabilità per infortunio

In tema di infortuni sul lavoro, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 21647 del 14 ottobre 2014, ha ribadito il proprio orientamento in ordine all’esclusione della responsabilità del datore di lavoro in presenza del cd. rischio elettivo, ossia della deviazione, puramente arbitraria ed animata da finalità personali, da parte dell’infortunato rispetto alle normali modalità lavorative.

I Giudici di legittimità hanno in particolare precisato che tale genere di rischio si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi: “a) presenza di un atto volontario cd. arbitrario ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Tenuto conto di ciò e del fatto che “le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono finalizzate alla tutela del lavoratore sia dagli incidenti dovuti alla sua disattenzione che da quelli causati dalla sua imperizia, negligenza ed imprudenza”, la Corte ritiene che “il datore è esonerato da ogni responsabilità soltanto nell’ipotesi in cui la condotta del lavoratore presenti i caratteri dell’abnormità e dell’inopinabilità rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute”.

Nella fattispecie in esame, un operaio era caduto dal tetto di un capannone mentre effettuava una riparazione e veniva riscontrato che, seppur la mancanza di un parapetto lungo i camminamenti fosse dovuta allo stato iniziale di costruzione dell’edificio, ciò non escludeva “in toto” la responsabilità del datore di lavoro, determinando unicamente la possibilità di ridurre il conseguente risarcimento del danno.