Licenziamento illegittimo, prosecuzione dell’attività lavorativa, risarcimento

In conformità al proprio orientamento, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 19222 dell’11 settembre 2014, ha precisato che la misura del risarcimento dei danni, che il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore illegittimamente licenziato, deve tenere conto anche dell’eventuale circostanza che quest’ultimo abbia immediatamente ripreso l’attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro.

La Corte ha ritenuto che – anche a fronte dell’intervenuto licenziamento – se vi è stata prosecuzione consensuale del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto ad ottenere esclusivamente il risarcimento minimo di cinque mensilità previsto dall’articolo 18 L. 300/70.