Legittimità del licenziamento intimato al dipendente che svolge attività sportiva pericolosa in condizioni di salute precaria

Con la sentenza n. 144 del 9 gennaio 2015, la Corte di Cassazione ha dichiarato legittimo il licenziamento del lavoratore che, dopo aver patito problemi di salute tali da costringere il datore di lavoro ad affidargli mansioni più adeguate alle sue condizioni fisiche, anche al fine di consentirgli un pronto recupero, aveva posto a rischio imprudentemente la propria salute praticando sport pericolosi.

I Giudici di legittimità, richiamando i principi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., hanno infatti evidenziato che “il lavoratore con il suo comportamento ha inciso sul rapporto di lavoro in termini di ritardata o mancata guarigione”, diminuendo la propria capacità produttiva e agevolando una ricaduta in un eventuale stato di malattia.