Inammissibile la proposta concordataria che contiene una rinuncia preventiva al privilegio da parte dei lavoratori creditori

Il Tribunale di Roma, sez. fallimentare, con decreto dell’11 Luglio 2014, ha affermato che non è omologabile la proposta concordataria contenente la rinuncia da parte dei dipendenti al privilegio ex art. 2751 bis c.c. per le seguenti ragioni: in primo luogo, in quanto il codice civile sancisce l’invalidità delle rinunzie e delle transazioni che abbiano ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabile della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’art. 409 c.p.c.

In secondo luogo, in quanto, in sede di proposta concordataria, ai creditori garantiti deve assicurarsi l’esatto e tempestivo adempimento dell’obbligazione, non essendovi alcuna disposizione di legge che permetta di incidere – sic et simpliciter – sulla posizione dei creditori muniti di privilegio generale. Nemmeno il fatto che i creditori privilegiati votino favorevolmente ad una simile ristrutturazione dei loro debiti è in grado colmare tale lacuna normativa.