Diritto di indire assemblea riconosciuto anche al singolo componente della Rsu

La Suprema Corte, con la sentenza n. 15437 del 7 luglio 2014, ha affermato che il diritto di indire assemblea, ex art. 20 L. 300/1970, rientra tra le prerogative attribuite non solo alla Rsu collegialmente considerata, ma anche a ciascun componente della stessa, purché questo sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nell’azienda di appartenenza, sia di fatto dotato di rappresentatività ai sensi dell’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori.

La Corte ha ritenuto che tale principio derivi dall’interpretazione degli artt. 4 e 5 dell’Accordo interconfederale del 1993, coordinata con il combinato disposto degli artt. 19 e 20 della Legge n. 300/70.

Nel caso di specie, essendo stato reiteratamente negato ad un singolo membro della Rsu di indire assemblee ex art. 20 dello Statuto dei Lavoratori – senza che ciò, a parere dei giudici di merito, integrasse condotta antisindacale – veniva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione che ha riconosciuto la piena attribuzione di tale diritto anche ad un solo componente, atteso anche che “tale diritto trova il suo complemento ed automatico bilanciamento nella facoltà del singolo lavoratore di esercitare o meno il proprio diritto di partecipazione”.