Determinazione dei criteri di scelta in materia di licenziamenti collettivi

Con sentenza n. 27237 del 22 dicembre 2014, i Giudici di legittimità hanno ribadito il consolidato orientamento secondo cui “in materia di collocamento e mobilità e di licenziamenti collettivi il criterio di scelta adottato nell’accordo sindacale tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali per l’individuazione dei destinatari del licenziamento può anche essere unico e consistere nella prossimità al pensionamento, purché esso permetta di formare una graduatoria rigida e possa essere applicato e controllato senza alcun margine di discrezionalità da parte del datore di lavoro”.

Il suddetto criterio di scelta è stato riconosciuto legittimo dalla Suprema Corte in quanto “permette di scegliere a parità di condizioni, il lavoratore che subisce il danno minore dal licenziamento, potendo sostituire il reddito da lavoro con il reddito da pensione”.