Contenuto dell’onere della prova in materia di licenziamento per inidoneità fisica alla mansione

Con sentenza n. 3224 del 12 febbraio 2014 la Suprema Corte, in tema di obbligo di “repechage” e onere della prova in materia di licenziamento per inidoneità fisica alla mansione, ha affermato il principio secondo cui “compete al giudice il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro in ordine al quale il datore di lavoro ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi e indiziari, l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte; tale prova tuttavia non deve essere intesa in modo rigido dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell’accertamento di un possibile “repechage” mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato e conseguendo a tale allegazione l’onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti”.