Estensione dell’obbligo di fedeltà del lavoratore

Con sentenza n. 24976 del 7 ottobre 2019, la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ha stabilito che il dovere di diligenza di cui all’art. 2104 c.c. si riferisce anche ai doveri strumentali e complementari al rapporto obbligatorio e che l’obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c. è da intendersi in senso ampio, in quanto si estende anche ai comportamenti che appaiano contrastanti con i doveri connessi all’inserimento del dipendente nella struttura e nell’organizzazione societaria, ovvero siano in conflitto con le finalità e gli interessi aziendali.
Nel caso di specie, il lavoratore aveva omesso di comunicare tempestivamente al datore il proprio stato di privazione della libertà personale conseguente all’arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, provvedendovi soltanto dopo quattordici giorni, nei quali era risultato assente ingiustificato.
La Suprema Corte ha ritenuto che tale comportamento costituisca violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto e sia di gravità tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, legittimando il licenziamento per giusta causa.