Legittimità della fissazione del termine al contratto di sostituzione di maternità

La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con ordinanza n. 24765 del 3 ottobre 2019, ha statuito che il criterio della identificazione nominativa del personale sostituito soddisfa l’onere di specificazione delle ragioni sostitutive richiesto al datore per l’assunzione di lavoratori a termine, secondo la disciplina del D. Lgs. 368/2001, in caso di assenza di dipendenti aventi diritto alla conservazione del posto.
In tale ambito, la Suprema Corte ha ritenuto la legittimità della fissazione di un termine al contratto mediante indicazione, anziché di una data determinata, di un evento futuro di certa realizzazione, ma non determinabile quanto al suo esatto verificarsi, nonché della prosecuzione del rapporto nell’ipotesi di mutamento del titolo dell’assenza, considerato irrilevante.
Nel caso esaminato, la Corte ha rigettato il ricorso, volto alla dichiarazione di nullità del termine fissato secondo la predetta modalità, di una lavoratrice assunta con contratto a tempo determinato per la sostituzione di altra dipendente in maternità.