Nullo il termine apposto al contratto stipulato durante il regime di “acausalità”

In tema – di successione – di contratti a termine, il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 794 del 26 settembre 2019, ha dichiarato la nullità delle clausole appositive dei termini finali di contratti stipulati sia ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. 368/01, sia ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 81/15.
Il Giudice, ricordati i principi comunitari espressi in materia dalla Corte di Giustizia, ha ritenuto che le norme interne devono essere interpretate nel senso che: “ – l’art. 1 D.Lgs. 368/01 prima e l’art. 19 D.Lgs. 81/15, impongono che esigenze stabili e durevoli di occupazione debbano essere soddisfatte esclusivamente tramite contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato essendo, in tal caso vietato l’utilizzo del contratto a tempo determinato; – la sottoscrizione di uno o più contratti a tempo determinato per soddisfare esigenze stabili e durevoli costituisce un abuso compiuto in violazione di tale divieto; – il suddetto abuso comporta la nullità delle clausola appositiva del termine ai sensi dell’art. 1418 c.c.; – l’onere della prova dell’abuso è integralmente a carico di colui che l’allega”.
Sulla scorta di siffatta interpretazione il Giudice, accertato che il lavoratore, in quanto addetto al servizio di recapito, era “[…] stato utilizzato per sopperire alle dimostrate carenze di organico e quindi per soddisfare esigenze stabili e durevoli” dell’Azienda, ha dichiarato la nullità delle clausole appositive dei termini finali ai contratti impugnati, disposto la conversione in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e liquidato in favore del lavoratore l’indennità risarcitoria di cui art. 28, co. 2, D.Lgs. 81/15, nella misura di dieci mensilità.