Dirigente non apicale e reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 St. Lav.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 27464 del 22 dicembre 2006, chiamata a pronunciarsi in tema di applicabilità della tutela reintegratoria ex art. 18 Legge 300/1970 al dirigente non apicale, ha statuito che la tutela reale debba essere esclusa solo per i dirigenti c.d. apicali, ossia coloro i quali siano preposti alla direzione dell’intera organizzazione aziendale ovvero ad una branca o settore autonomo di essa, con poteri di iniziativa e discrezionalità, tali da poter imprimere, pur nell’osservanza di linee e direttive programmatiche del datore di lavoro, un indirizzo al governo complessivo dell’azienda assumendo responsabilità di alto livello. Nel caso di specie, secondo la Corte, è stato correttamente valutato dai giudici del merito il carattere di pseudo dirigente del lavoratore, che aveva un potere di iniziativa circoscritto e soggetto al potere di controllo di altro dipendente, di livello neanche dirigenziale, tale da renderlo soggetto alle norme ordinarie in tema di tutela del licenziamento.