Assenza del lavoratore alle visita di controllo

La Cassazione, con sentenza n. 27429 del 13.12.2005, ha statuito che, qualora il medico di controllo non rinvenga il dipendente, assente dal lavoro per malattia, nel suo domicilio durante le cd. fasce di reperibilità, quest’ultimo non potrà considerarsi scusabile laddove si limitasse ad addurre di essersi dovuto recare, durante il medesimo periodo, dal proprio medico di famiglia. Dovrà, infatti, dimostrare che l’assenza dal proprio domicilio è stata causata dalla necessità improrogabile ed indifferibile di tutelare la propria salute.