Tempestività del licenziamento e passaggio in giudicato di sentenza penale di condanna

Con sentenza del 30 gennaio 2006 n. 2023, la Suprema Corte ha ribadito il principio di diritto già espresso, di recente, con la pronuncia del 6 dicembre 2005 n. 26670 in tema di violazione del principio di tempestività del licenziamento (vedi Newsletter n. 3/2006).
La Corte ribadisce, infatti, l’invalidità del licenziamento irrogato solo a seguito del passaggio in giudicato di sentenza penale di condanna a carico del lavoratore, in quanto tardivo rispetto all’acquisizione, da parte del datore di lavoro, della conoscenza dei fatti contestati e posti a fondamento del provvedimento impugnato.
A questa stregua, pertanto, verificata la fondatezza dell’addebito disciplinare, incombe sul creditore della prestazione l’obbligo di intimare immediatamente il recesso in ottemperanza dei criteri desumibili dalle clausole generali di correttezza e buona fede.