LE SEZIONI UNITE ESCLUDONO LA NATURA PARASUBORDINATA DEL RAPPORTO TRA AMMINISTRATORE E SOCIETÀ

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1) La fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 1545 del 20.1.2017, affrontano il problema della qualificazione della natura del rapporto sussistente tra una società per azioni ed il suo amministratore, in particolare se lo stesso debba essere ricondotto nell’alveo del lavoro “parasubordinato” o in quello del lavoro autonomo.
Il tema affrontato dalla Corte Suprema derivava da una controversia riguardante una espropriazione presso terzi, ed in particolare, si era posto il problema se agli emolumenti per l’attività di amministratore fossero o meno applicabili i limiti di pignorabilità previsti dall’art. 545 c.p.c. co. 4, tenendo presente che detta norma trova applicazione anche ai rapporti di lavoro riconducibili alla “parasubordinazione” (cfr. Cass. n. 685/2012), a differenza dei contratti di lavoro autonomo o d’opera professionali.
Di qui la rilevanza della riconducibilità dei compensi percepiti dagli amministratori ad emolumenti che trovino origine in un rapporto di lavoro parasubordinato, di lavoro autonomo o di opera professionale oppure ad un rapporto di altra natura, con la conseguente necessità di risolvere il contrasto di giurisprudenza formatosi intorno alla natura del rapporto tra società e amministratore.

2) La posizione della dottrina
La Corte Suprema, ripercorrendo le posizioni dottrinarie sul dibattuto problema della qualificazione del rapporto che lega gli amministratori alla società, le riconduce sostanzialmente a due principali orientamenti, quello fondato sulla teoria contrattualistica, e quello fondato sulla teoria organica.
In sintesi, la teoria contrattualistica fa derivare il conferimento del potere rappresentativo all’amministratore non dalla legge o dallo statuto, bensì dal rapporto negoziale tra società ed amministratore. A tale ultimo riguardo, le varie teorie hanno ricondotto tale rapporto negoziale in alcuni casi addirittura al contratto di lavoro subordinato, in altri al mandato d’opera o ad un rapporto proprio sui generis, in altri ancora, in prevalenza, ad un rapporto cd. di parasubordinazione.
La teoria organica, invece, ritiene che gli amministratori sono un organo stesso della società, secondo una precisa scelta del legislatore, pertanto i poteri degli stessi derivano dalla legge e sono autonomi, oltre che non disponibili; a tal fine, l’assemblea è tenuta solo ad individuare i titolari di questi poteri. Corollario del rapporto organico è quello della immedesimazione organica dell’amministratore nella società e, quindi, l’inesistenza di due contrapposti ed autonomi centri di interesse tra i quali instaurare un rapporto intersoggettivo.
Sul punto, anche autorevole dottrina ritiene che “gli amministratori non possono ritenersi vincolati alla società, secondo quanto tradizionalmente si ritiene, da un contratto di mandato, né tanto meno, da un contratto di lavoro subordinato… i poteri degli amministratori, indisponibili da parte dell’assemblea, debbono essere concepiti come originari, ossia come poteri che gli amministratori, quali necessari organi di esecuzione del contratto (o dell’atto unilaterale) di società, ripetono direttamente da questo, allo stesso modo con cui derivano da esso i poteri dell’assemblea dei soci” (F. Galgano, Trattato di diritto civile, Cedam, 2010).

3) La posizione della giurisprudenza ed il primo intervento delle SS.UU. del 1994
Come la dottrina, anche la giurisprudenza ha ricondotto il rapporto in esame in alcuni casi alla teoria contrattuale, in altri a quella organica, tanto che le Sezioni Unite, con sentenza n. 10680 del 14.12.1994, in relazione al rito e la competenza da seguire, aderivano all’orientamento giurisprudenziale che “riconduce le controversie in questione (ndr., la causa aveva ad oggetto il diritto al rimborso di alcune spese di un amministratore) all’art. 409, n. 3, cit., in quanto il rapporto in questione presenta i caratteri della continuità e del coordinamento con l’attività svolta dall’impresa societaria, richiesti dalla stessa norma di legge (Cass. 2 ottobre 1991 n. 10259, 24 marzo 1981 n. 1722)”.
Le Sezioni Unite del 1994, in particolare, avevano precisato che l’attività resa dall’amministratore è continua, coordinata e prevalentemente personale, ossia di natura parasubordinata.
Sulla scorta di tale pronuncia, l’orientamento consolidatosi della giurisprudenza, ha collocato tale rapporto nell’ambito del lavoro parasubordinato (cfr. Cass. nn. 5976/1995, 4662/2001, 19867/2007, 4261/2009).
A fronte del suddetto orientamento maggioritario se ne individua, tuttavia, un altro che ha affermato la tesi del rapporto di lavoro autonomo (cfr. Cass. n. 23557/2008, 19714/2012) ovvero quella del rapporto organico (cfr. Cass. n. 809/2002).

4) L’approdo delle Sezioni Unite: tra società ed amministratore sorge un “rapporto di società” autonomo.
Con la sentenza in esame, le Sezioni Unite – aderendo alla cd. teoria organica – chiariscono come l’amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una società per azioni sono legati alla società da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non rientra tra i rapporti cd. di parasubordinazione.
Ciò in quanto, secondo le Sezioni Unite, “l’attività coordinata è sinonimo di attività in qualche modo soggetta ad ingerenza o direttive altrui e tale requisito non è individuabile rispetto all’attività dell’amministratore societario, cui spetta in via esclusiva la gestione dell’impresa, con il solo limite di quegli atti che non rientrano nell’oggetto sociale”.
Secondo la tesi del rapporto organico, cui le Sezioni Unite hanno aderito, l’amministratore della società è un soggetto che – immedesimandosi nella società stessa – le consente di agire e raggiungere i fini imprenditoriali, in coerenza con l’oggetto sociale. Ne deriva, pertanto, che i compensi spettanti al predetto soggetto, per le funzioni svolte in ambito societario, sono pignorabili senza i limiti previsti dall’art. 545 c.p.c..
Le Sezioni Unite hanno, infine, precisato che tra l’amministratore e la società, oltre al rapporto di impresa sopra delineato, ben potrebbe instaurarsi un ulteriore rapporto autonomo e parallelo di diversa natura, con le caratteristiche del rapporto subordinato, parasubordinato o d’opera, la cui compatibilità va accertata nel concreto.

Cristina Petrucci / Carmine Di Mambro

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