Ulteriori chiarimenti dell’INAIL sull’infortunio da COVID

Con circolare di oggi n. 22, 20 maggio 2020, l’INAIL (CLICCA QUI), facendo seguito alla circolare del 3 aprile 2020, n. 13, con cui aveva dato le indicazioni operative in relazione alla prima fase della situazione emergenziale legata alla diffusione pandemica da nuovo Coronavirus (SARS-Cov-2), ha fornito ulteriori istruzioni operative, nonché i chiarimenti su alcune problematiche sollevate in relazione alla tutela infortunistica degli eventi di contagio.
In particolare, la circolare ricorda che l’art. 42, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modificazioni, con L. 27/2020, ha previsto che l’infezione da SARS-Cov-2 è tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro.
L’Istituto tiene a distinguere nettamente i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail (basti pensare a un infortunio in “occasione di lavoro” che è indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), dai presupposti per la responsabilità penale e civile che, invece, devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative.
In questi ultimi, infatti, oltre alla già citata rigorosa prova del nesso di causalità, occorre anche quella dell’imputabilità, quantomeno a titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro.
A tal fine, l’Inail cita una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 3282/2020) secondo cui “l’articolo 2087 cod. civ. non configura, un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendone elemento costitutivo la colpa, intesa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore”.
Pertanto, secondo l’Istituto, la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33. Sul punto afferma, altresì, che “il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero”.