DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 (“DECRETO RILANCIO”)

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo decreto legge, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiamo predisposto, nell’immediatezza, le seguenti linee guida relative ad una selezione di articoli di maggior interesse in materia giuslavoristica. Buona parte delle disposizioni riguarda modifiche della L. 24.4.2020 n. 27, con cui a suo tempo è stato convertito il D.L. 17.3.2020 n. 18. In calce sono riportate, altresì, una serie di disposizioni rilevanti per lo svolgimento dell’attività di impresa.

                                                                                     TITOLO III

                                                        MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI

CAPO I: MODIFICHE AL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 APRILE 2020, N. 27

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 16 IN MATERIA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (ART. 66)

  • Le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono considerate DPI ex art. 74, c. 1, D. Lgs. 81/2008, per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non, nonché per gli addetti ai servizi domestici e familiari, che nello svolgimento della loro attività siano oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro.

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 19 IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO (ART. 68)

  1. Estensione della durata massima del trattamento di CIGO e di assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi legati all’emergenza sanitaria: oltre ad un massimo di nove settimane fruibili per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incremento di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori che abbiano fruito interamente il periodo già concesso fino alla durata massima di nove settimane, nonché eventuali ulteriori quattro settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, utilizzabili ex art. 22 ter del D.L. Rilancio;
  2. per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, possibilità di usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre 2020, se interamente fruito il periodo già concesso;
  3. ai beneficiari dell’assegno ordinario spetta l’assegno per il nucleo familiare;
  4. per l’assegno ordinario, reintrodotto l’obbligo di procedere all’informazione, alla consultazione e all’esame congiunto, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;
  5. la domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (e non più entro la fine del quarto mese successivo a quello di inizio); se presentata dopo tale termine, il trattamento di integrazione salariale non potrà essere concesso per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione;
  6. le domande per periodi di sospensione o riduzione iniziati tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere presentate entro il 31 maggio 2020; oltre tale termine, il trattamento di integrazione salariale non potrà essere concesso per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione;
  7. il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e di anzianità di impiego (art. 8, L. 457/1972) per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020, e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, ed è neutralizzato ai fini delle successive richieste. Le integrazioni salariali CISOA con causale COVID-19 sono concesse dalla sede INPS territorialmente competente, previa domanda da presentarsi entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. Le domande per periodi di sospensione o riduzione iniziati tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere presentate entro il 31 maggio 2020. Per i lavoratori esclusi dall’ambito di applicazione CISOA può essere presentata domanda di CIGD;
  8. i Fondi di Solidarietà erogano l’assegno ordinario con le modalità previste dal presente articolo;
  9. i lavoratori destinatari del trattamento ordinario di integrazione salariale e/o dell’assegno ordinario devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020 (e non più del 23 febbraio 2020);
  10. il limite di spesa è innalzato a 11.599,1 milioni di Euro.

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 20 IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER LE AZIENDE CHE SI TROVANO GIÀ IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA (ART. 69)

  1. Estensione della durata massima del trattamento: oltre ad un massimo di nove settimane fruibili per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incremento di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i datori che abbiano già fruito interamente il periodo precedentemente concesso, nonché eventuali ulteriori quattro settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, utilizzabili ex art. 22 ter del D.L. Rilancio;
  2. il limite di spesa è innalzato a 828,6 milioni di Euro.

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 22 IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (ART. 70)

  1. Estensione della durata massima del trattamento di CIGD: oltre a nove settimane fruibili per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incremento di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i datori ai quali sia già stato interamente autorizzato un periodo di nove settimane, nonché eventuali ulteriori quattro settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, utilizzabili ex art. 22 ter del D.L. Cura Italia;
  2. per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, possibilità di usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre 2020, se interamente fruito il periodo già concesso;
  3. l’accordo sindacale non è richiesto per i datori che occupino fino a cinque dipendenti (soppresso il riferimento ai datori che abbiano chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti d’urgenza emanati in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19);
  4. il limite di spesa è innalzato a 4.936,1 milioni di Euro;
  5. il trattamento è riconosciuto limitatamente ai dipendenti già in forze al 25 marzo 2020 (e non più al 23 febbraio 2020);
  6. obbligo per il datore di inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale;
  7. per le aziende c.d. pluri-localizzate il trattamento di CIGD può essere concesso con la modalità prevista ex art. 7, D. Lgs. 148/2015 (pagamento a conguaglio).

ULTERIORI MODIFICHE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE (ART. 71)

  • Introdotto il nuovo art. 22 ter D.L. Cura Italia (“Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali”):
  1. Istituzione nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di un apposito capitolo di bilancio, con dotazione di 2.740,8 milioni di Euro, volto a garantire forme di tutela delle posizioni lavorative più ampie rispetto a quelle assicurate dal rifinanziamento delle misure di CIGO, FIS e CIGD, qualora si rendesse necessario per il prolungarsi degli effetti dell’emergenza sanitaria sul piano occupazionale;
  2. prevista la possibilità di trasferire dette risorse all’INPS e ai Fondi di Solidarietà, per il rifinanziamento delle misure di CIGO, FIS e CIGD di cui agli artt. 19-22 D.L. 18/2020 ed anche per l’eventuale estensione dei periodi di integrazione salariale di ulteriori quattro settimane, per periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.
  • Introdotto il nuovo art. 22 quater D.L. Cura Italia (“Trattamento di integrazione salariale in deroga ‘Emergenza Covid-19’ all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”):
  1. I trattamenti di CIGD per periodi successivi alle prime nove settimane, concessi dalle Regioni, sono riconosciuti dall’INPS, nei limiti di spesa di previsti;
  2. la domanda è inviata telematicamente dal datore di lavoro all’INPS, allegando la lista dei beneficiari e indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore;
  3. per le aziende c.d. pluri-localizzate il trattamento può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  4. la domanda può essere trasmessa entro il 18 giugno 2020 alla sede INPS territorialmente competente; successivamente, il termine per l’invio è rappresentato dalla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
  5. al fine di avvalersi del pagamento diretto da parte dell’INPS, il datore deve trasmettere, entro il quindicesimo giorno dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, la domanda e i dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di un’anticipazione della prestazione ai lavoratori;
  6. l’INPS autorizza le domande e dispone l’anticipazione entro quindici giorni dalla ricezione della domanda;
  7. l’anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo;
  8. il residuo è pagato dall’INPS dopo la trasmissione dei dati completi da parte del datore;
  9. il datore deve in ogni caso inviare all’INPS tutti i dati necessari per il saldo entro trenta giorni dall’erogazione dell’anticipazione;
  10. per le domande relative a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle Amministrazioni competenti, i datori che non vi abbiano ancora provveduto devono comunicare all’INPS i dati necessari per il pagamento entro l’8 giugno 2020;
  11. il limite di spesa è pari a 4.936,1 milioni di Euro; qualora dal monitoraggio condotto dall’INPS emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, di tale limite, l’INPS non potrà emettere ulteriori provvedimenti concessori;
  12. le modalità attuative sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro quindici giorni dall’entrata in vigore del D.L. Rilancio.
  • Introdotto il nuovo art. 22 quinquies D.L. Cura Italia (“Modifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario”)
  • Le richieste di pagamento diretto delle integrazioni salariali ex artt. 19, 20 e 21 D.L. 18/2020, presentate dal 18 giugno 2020, sono disciplinate dalla procedura ex art. 22 quater, c. 3, del D.L. Rilancio.

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 23 E 25 IN MATERIA DI SPECIFICI CONGEDI PER I DIPENDENTI (ART. 72)

  • Genitori lavoratori dipendenti del settore privato:
  1. Estensione da quindici a trenta giorni del periodo massimo di congedo per i genitori con figli di età non superiore a dodici anni, con riconoscimento di una indennità pari al 50% della retribuzione, oltre alla contribuzione figurativa, fruibili dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020;
  2. per l’intero periodo di sospensione delle attività educative e didattiche, diritto all’astensione dal lavoro, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con conservazione del posto di lavoro e divieto di licenziamento, per i genitori con figli minori di sedici anni (e non più di età compresa tra dodici e sedici anni), a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore.
  • Bonus baby-sitting:
  1. Il bonus diviene utilizzabile – dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020 – non più soltanto per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ma anche per la comprovata iscrizione a centri estivi, servizi integrativi per l’infanzia, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa e servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (in tali ipotesi l’erogazione avviene direttamente al richiedente);
  2. il bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con il “bonus asilo nido” ex art. 1, c. 355, L. 232/2016;
  3. il limite massimo complessivo del bonus è incrementato da Euro 600 ad Euro 1.200;
  4. il limite massimo complessivo del bonus è incrementato da Euro 1.000 ad Euro 2.000 per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori sociosanitari, nonché per i dipendenti dalla Polizia di Stato e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica.

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 24 IN MATERIA DI PERMESSI RETRIBUITI EX ARTICOLO 33, LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 (ART. 73)

  • I permessi retribuiti ex art. 33 L. 104/1992 sono incrementati di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 26 IN MATERIA DI TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO (ART. 74)

  • Differito dal 30 aprile 2020 al 31 luglio 2020 il termine fino al quale – per i dipendenti pubblici e privati con disabilità grave (ex art. 3, comma 3, l. 104/1992) e per i lavoratori in condizione di rischio, accertata dagli organi medico legali, derivante da immunodepressione/esiti di patologie oncologiche/svolgimento di terapie salvavita (ex art. 3, comma 1, l. 104/1992) – il periodo di assenza dal servizio, prescritto dalle autorità sanitarie nonché dal medico di assistenza primaria, è equiparato al ricovero ospedaliero.

 MODIFICHE ALL’ARTICOLO 31 IN MATERIA DI DIVIETO DI CUMULO TRA INDENNITÀ (ART. 75)

  • Le indennità ex artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L. 18/2020 sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984.

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 40 IN MATERIA DI SOSPENSIONE DELLE MISURE DI CONDIZIONALITÀ (ART. 76)

Ferma restando la fruizione dei relativi benefici economici, sono sospesi sino al 17 luglio 2020 (e non più sino al 17 maggio 2020):

  1. gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e i relativi termini ivi previsti;
  2. le misure di condizionalità e i relativi termini previsti per i percettori di NASpI e di DISCOLL (D. lgs. 22/2015) e per i beneficiari di integrazioni salariali (artt. 8 e 24-bis D. Lgs. 148/2015);
  3. gli adempimenti relativi agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie (art. 7 legge 68/1999);
  4. le procedure di avviamento a selezione in materia di collocamento ordinario (art. 16 legge 56/1987);
  5. i termini per le convocazioni da parte dei Centri per l’Impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento;
  6. la sospensione non si applica, invece, alle offerte di lavoro congrue nell’ambito del Comune di appartenenza.

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 43 IN MATERIA DI CONTRIBUTI PER LA SICUREZZA E IL POTENZIAMENTO DEI PRESIDI SANITARI IN FAVORE DI ENTI DEL TERZO SETTORE (ART. 77)

  • Ampliamento dei destinatari dei contributi erogabili dall’INAIL per l’acquisto di dispositivi, presidi sanitari ed altri strumenti di protezione individuale: non solo imprese, ma anche enti del terzo settore (ex art. 4, c. 1, D. Lgs. 117/2017).

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 44 RECANTE ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL VIRUS COVID-19 (ART. 78)

  1. Riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell’indennità di 600 Euro già prevista per il mese di marzo 2020 per i professionisti iscritti ad enti di previdenza obbligatoria;
  2. ai fini del riconoscimento della prestazione, i soggetti non devono essere titolari, alla data di presentazione della domanda, di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né titolari di pensione;
  3. il limite di spesa relativo al Fondo per il c.d. Reddito di ultima istanza è incrementato da 300 a 1.150 milioni di Euro;
  4. i criteri per l’erogazione dell’indennità sono definiti con uno o più decreti del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del D.L. Rilancio.

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 46 IN MATERIA DI LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (ART. 80)

  1. Viene ampliato da 60 giorni a 5 mesi (e quindi dal 17 marzo 2020 al 17 agosto 2020) il periodo nel quale:
  • è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24, L. 223/1991;
  • sono sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020 (fatte salve le ipotesi di riassunzione a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, CCNL o clausola del contratto di appalto);
  • il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ex art. 3, L. 604/1966.
  1. Vengono, altresì, sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di cui all’art. 7, L. 604/1966, in corso.
  2. Tutti i datori di lavoro che abbiano effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ex art. 3, L. 604/1966, tra il 23 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020, possono revocare in ogni tempo il recesso, senza oneri né sanzioni, purché facciano contestualmente richiesta del trattamento di integrazione salariale (CIGO, FIS o CIGD ex artt. 19-22 D.L. 18/2020) dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento.

 

CAPO II: ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

REDDITO DI EMERGENZA (ART. 82)

  1. Istituzione del “Reddito di emergenza” (REM) in favore dei nuclei familiari in possesso, al momento della presentazione all’INPS della domanda (da effettuare entro la fine del mese di giugno 2020), di tutti i seguenti requisiti:
  • residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
  • valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio, come di seguito calcolato;
  • valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore ad Euro 10.000, accresciuto di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di Euro 20.000 (ulteriore incremento di Euro 5.000 in presenza di un componente del nucleo familiare in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza);
  • ISEE inferiore ad Euro 15.000.
  1. Il REM è incompatibile con la presenza di componenti del nucleo familiare che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L. 18/2020 o agli artt. 84 e 85 del D.L. Rilancio, ovvero siano titolari di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità, o di rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore all’importo del beneficio, o percettori di reddito di cittadinanza.
  2. Il REM è erogato in due quote, ciascuna delle quali determinata in un ammontare pari ad Euro 400 mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’art. 2, c. 4, del D.L. 4/2019, fino ad un massimo di 2, corrispondenti ad Euro 800, o fino a 2,1 qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza.
  3. Sono esclusi dal REM i soggetti in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.

SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 83)

  1. Viene stabilito che, fino alla cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, ferme restando le previsioni in materia di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41, D. Lgs. 81/2008, i datori di lavoro pubblici e privati debbano assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (per età, immunodepressione – anche da patologia COVID-19, esiti di patologie oncologiche, terapie salvavita o comorbilità);
  2. i datori di lavoro non obbligati alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria (ex art. 18, c. 1, lett. a, D. Lgs. 81/2008) – pur potendone nominare uno per il periodo emergenziale – possono richiedere la sorveglianza sanitaria eccezionale ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvede con propri medici del lavoro e sulla base di tariffe da definirsi con apposito decreto interministeriale;
  3. l’inidoneità alla mansione in tal modo accertata non può in ogni caso giustificare il recesso del datore dal contratto di lavoro.

NUOVE INDENNITÀ PER I LAVORATORI DANNEGGIATI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (ART. 84)

  1. Indennità ex art. 27 D.L. 18/2020 (professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa): erogata nella misura di Euro 600 per il mese di aprile 2020 ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo.
  2. Liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 19 maggio 2020, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019: riconoscimento di un’indennità di Euro 1.000 per il mese di maggio 2020. All’indennità si accede mediante presentazione all’INPS di apposita domanda, in cui si autocertifica il possesso dei requisiti. L’INPS comunica all’Agenzia delle Entrate i dati dei richiedenti, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti sul reddito.
  3. Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data del 19 maggio 2020: riconoscimento di un’indennità per il mese di maggio 2020 pari ad Euro 1.000.
  4. Indennità ex art. 28 D.L. 18/2020 (lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO): erogata nella misura di Euro 600 per il mese di aprile 2020 ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo.
  5. Indennità ex art. 29 D.L. 18/2020 (lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali): erogata nella misura di Euro 600 per il mese di aprile 2020 ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo. L’indennità spetta anche ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, al 19 maggio 2020.
  6. Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°(gradi) gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, al 19 maggio 2020: riconoscimento di un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a Euro 1.000. L’indennità spetta anche ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, al 19 maggio 2020.
  7. Indennità ex art. 30 D.L. 18/2020 (indennità lavoratori del settore agricolo): erogata nella misura di Euro 500 per il mese di aprile 2020 ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo.
  8. Riconoscimento di un’indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 pari ad Euro 600 per ciascun mese, ai seguenti lavoratori dipendenti ed autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro, non titolari di pensione, né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente:
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ex art. 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere al 23 febbraio 2020. Per tali contratti devono essere già iscritti, alla data del 23 febbraio 2020, alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio (ex art. 19, D. Lgs. 114/1998), con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad Euro 5.000, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata INPS alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
  1. Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo: se in possesso dei requisiti ex art. 38, D.L. 18/2020, non titolari – al 19 maggio 2020 – di rapporto di lavoro dipendente, né di pensione, è erogata un’indennità pari ad Euro 600 per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, spettante anche a coloro che hanno versato almeno sette contributi giornalieri nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore ad Euro 35.000.
  2. Le predette indennità non concorrono a formare reddito e sono erogate in un’unica soluzione.
  3. Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, appartenenti a nuclei familiari già percettori di reddito di cittadinanza, con beneficio inferiore all’ammontare delle predette indennità, in luogo del versamento di queste ultime, viene integrato il reddito di cittadinanza sino all’ammontare dell’indennità stessa.

 INDENNITÀ PER I LAVORATORI DOMESTICI (ART. 85)

  1. Ai lavoratori domestici – non conviventi con il datore – che abbiano in essere al 23 febbraio 2020 uno o più contratti di lavoro di durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, è riconosciuta per i mesi di aprile e maggio 2020, previa domanda all’INPS, un’indennità per ciascun mese pari ad Euro 500, erogata in un’unica soluzione;
  2. il beneficio non è cumulabile con le indennità ex artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L. 18/2020, ed ex art. 84 D.L. Rilancio, né con reddito di emergenza o di cittadinanza (in quest’ultimo caso, soltanto se il beneficio in godimento sia inferiore ad Euro 500, è integrato fino al raggiungimento di tale importo);
  3. sono esclusi i titolari di pensione – ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984 – e i titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

DIVIETO DI CUMULO TRA INDENNITÀ (ART. 86)

  • Le indennità ex artt. 84, 85, 78 e 98 non sono cumulabili tra loro, né con l’indennità ex art. 44 D.L. 18/2020; sono, invece, cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984.

UTILIZZO RISORSE RESIDUE PER TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA (ART. 87)

  1. Concessione ai lavoratori che hanno cessato la CIGD nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto alla NASpI, di un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa, per un massimo di dodici mesi e in ogni caso entro il 31 dicembre 2020 (modificato l’art. 1, c. 251, L. 145/2018);
  2. l’indennità è riconosciuta dalle Regioni e dalle Province Autonome, previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS, nel limite massimo delle risorse già assegnate ex art. 44, c. 6-bis, D. Lgs. 148/2015.

 FONDO NUOVE COMPETENZE (ART. 88)

  1. Possibilità di realizzare specifiche intese – mediante i contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero tramite le loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti – di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, al fine di consentire l’impiego in percorsi formativi di parte dell’orario di lavoro;
  2. gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico del “Fondo Nuove Competenze”, con dotazione di 230 milioni di Euro, costituito presso l’ANPAL – Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro;
  3. alla realizzazione degli interventi possono partecipare i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali e il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori;
  4. criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse vengono definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del D.L. Rilancio.

LAVORO AGILE (ART. 90)

Fino alla cessazione del periodo di emergenza epidemiologica:

  1. diritto dei genitori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio minore di quattordici anni, di prestare l’attività lavorativa in modalità agile anche in assenza di accordi individuali, nel rispetto degli obblighi informativi ex artt. 18-23 L. 81/2017, qualora tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore;
  2. utilizzabili anche strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, laddove non forniti dal datore;
  3. i datori di lavoro sono tenuti a comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, tramite apposita documentazione rinvenibile sul sito istituzionale, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione in modalità agile, nonché ad assolvere gli obblighi di informativa ex art. 22 L. 81/2017 in via telematica ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito dell’INAIL.

 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NASPI E DIS-COLL (ART. 92)

  • Le prestazioni di NASpI e DIS-COLL, la cui fruizione termini tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, laddove il percettore non benefici delle indennità ex artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L. 18/2020, né di quelle di cui agli artt. 84, 85 e 98 del D.L. Rilancio.

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI PROROGA O RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE (ART. 93)

  1. Prevista la possibilità, fino al 30 agosto 2020, di rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza delle causali previste dall’art. 19, c. 1, D. Lgs. 81/2015, purché nel rispetto di una sorta di “causale predeterminata” data dalla necessità di far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  2. tale facoltà è valevole soltanto per i rapporti in essere al 23 febbraio 2020; per i nuovi contratti a termine, se di durata superiore a dodici mesi, occorre l’indicazione della causale.

 PROMOZIONE DEL LAVORO AGRICOLO (ART. 94)

  • Possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali – limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa – di NASpI e DIS-COLL, nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza incorrere nella perdita o riduzione dei benefici previsti, nel limite di Euro 2.000 per l’anno 2020.

MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO NEI LUOGHI DI LAVORO (ART. 95)

  1. Per favorire l’attuazione delle disposizioni contenute nel Protocollo condiviso dal Governo e dalle parti sociali del 14 marzo-24 aprile 2020, è prevista la promozione, da parte dell’INAIL, di interventi straordinari destinati alle imprese che, successivamente al 17 marzo 2020, abbiano adottato misure per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di:
  • apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento di lavoratori tra loro e rispetto ai fornitori ed agli utenti esterni;
  • dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
  • dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
  • sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi utili a rilevare gli indicatori di un possibile contagio;

DPI e strumenti di protezione individuale.

  1. L’importo massimo concedibile (non cumulabile con altre misure aventi ad oggetto i medesimi costi) è pari a: Euro 15.000 per imprese fino a 9 dipendenti, Euro 50.000 da 10 a 50 dipendenti, Euro 100.000 oltre 50 dipendenti.

CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO, AFFITTO D’AZIENDA E CESSIONE DEL CREDITO (ART. 28)

Il credito d’imposta:

  1. è riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di Euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, in misura pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  2. in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito spetta nella misura del 30% dei canoni;
  3. alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente;
  4. spetta altresì agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale;
  5. è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio (con riferimento ai mesi di aprile, maggio e giugno per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale);
  6. ai soggetti locatari esercenti attività economica il credito d’imposta spetta qualora abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente;
  7. è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa, oppure in compensazione successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni;
  8. non è cumulabile, per le medesime spese, con il credito d’imposta ex art. 65 D.L. 18/2020.

PROROGA DEI TERMINI DEI PROGRAMMI DI ESECUZIONE DELLE PROCEDURE DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (ART. 51)

–      Proroga di sei mesi dei termini di esecuzione dei programmi, già autorizzati, delle società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ex D.L. 347/2003, anche se già prorogati ex art. 4, c. 4-ter e 4-septies.

AIUTI SOTTO FORMA DI SOVVENZIONI PER IL PAGAMENTO DEI SALARI DEI DIPENDENTI PER EVITARE I LICENZIAMENTI DURANTE LA PANDEMIA DI COVID-19 (ART. 60)

  1. Prevista la possibilità, da parte di Regioni, Province Autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio, di concedere aiuti alle imprese ed ai lavoratori autonomi sotto forma di sovvenzioni per contribuire al pagamento dei salari dei dipendenti, al fine di evitare i licenziamenti durante la pandemia da COVID-19 (ex 3.10 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863);
  2. gli aiuti sono destinati a conferire un vantaggio selettivo ad imprese operanti in determinati settori o regioni o aventi determinate dimensioni, che siano state particolarmente colpite dalla pandemia da COVID-19;
  3. la concessione avviene in misura non superiore all’80% della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore) e per un periodo massimo di dodici mesi, per i dipendenti che sarebbero altrimenti stati licenziati a seguito della sospensione o riduzione delle attività aziendali, a condizione che il personale beneficiario continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto;
  4. la sovvenzione è imputabile al pagamento dei salari con retrodatazione al 1° febbraio 2020;
  5. gli aiuti non possono consistere in trattamenti di integrazione salariale.

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 120)

  1. Riconoscimento di un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 – fino ad un massimo di Euro 80.000 – da soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, associazioni, fondazioni ed altri enti privati, compresi enti del Terzo settore, per interventi necessari a consentire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19;
  2. sono compresi i lavori di edilizia per il rifacimento di spogliatoi, mense, ingressi e spazi medici e comuni, gli acquisti di arredi di sicurezza, nonché gli investimenti in attività innovative, tra cui strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività ed apparecchiature per il controllo della temperatura;
  3. il credito è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nell’anno 2021.

CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (ART. 125)

  1. Riconoscimento in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, di un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di DPI e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, fino ad un massimo di 60.000 Euro;
  2. sono comprese anche le spese sostenute per DPI quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti ed igienizzanti, conformi alla normativa CE, nonché per dispositivi per il distanziamento (es. barriere e pannelli protettivi);
  3. il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione;
  4. criteri e modalità di applicazione e fruizione sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del D.L. Rilancio;
  5. abrogati l’art. 64 del D.L. 18/2020 e l’art. 30 del D.L. 23/2020.

CESSIONE DI CREDITI D’IMPOSTA RICONOSCIUTI DA PROVVEDIMENTI EMANATI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA DA COVID-19 (ART. 122)

  1. Introdotta la previsione secondo cui, dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari possono cedere – anche parzialmente – ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari, le seguenti tipologie di credito d’imposta:
  • per botteghe e negozi, ex art. 65 D.L. 18/2020;
  • per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito, ex art. 28 D.L. Rilancio;
  • per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, ex art. 120 D.L. Rilancio;
  • per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione, ex art. 125 D.L. Rilancio.
  1. Le modalità attuative sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

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