NASpI, ASDI e DIS-COLL (Schema di decreto legislativo del 24/12/2014)

Il 24 dicembre 2014, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo di “Attuazione dell’art. 1 comma 2 legge 183/2014, il quale è stato suddiviso in due parti, ovvero il Titolo I (artt. 1-14) ed il Titolo II (artt. 15-16), rubricati rispettivamente “Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)” e “Disciplina di prestazioni ulteriori di sostegno al reddito”.
In questa sede si intendono evidenziare  gli aspetti più rilevanti del suddetto schema, tuttora oggetto di esame da parte delle commissioni di Camera e Senato.

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Come premesso, il Titolo I contiene la regolamentazione dell’indennità denominata NASpI, finalizzata a garantire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Tale NASpI, pertanto, sostituirà le prestazioni ASpI e miniASpI introdotte dall’art. 2, L. n. 92/2012 (cd. Legge Fornero) con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi successivamente al 1° maggio 2015.

La suddetta indennità verrà erogata in favore di coloro che risultino titolari dei requisiti di cui all’art. 3, co. 1, lett. a-c (tra cui, ovviamente, rientra lo stato di disoccupazione), “per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni” a fronte della presentazione della domanda in via telematica all’INPS da effettuare, ai sensi dell’art. 6, non prima di otto giorni dalla data di licenziamento e non oltre il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Tale indennità è “rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33” da assoggettare a percentuali di calcolo a seconda del valore delle retribuzioni mensili percepite nel 2015.

L’art. 7 del medesimo schema di decreto, inoltre, prevede che l’erogazione della NASpI sia condizionata al perdurare dello stato di disoccupazione (sempre che la durata del rapporto di lavoro instaurato durante l’erogazione sia superiore a 6 mesi) nonché “alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale al fine di incentivare la rioccupazione dei beneficiari e, di conseguenza, ammortizzare e contenere il costo del sussidio in esame.

E’ prevista la decadenza dal beneficio di fruizione del NASpI in caso di mancata comunicazione dell’inizio di un’attività lavorativa subordinata o in forma autonoma, la cui compatibilità con il godimento dell’indennità rimane comunque condizionata al ridimensionamento della stessa in base alla misura della retribuzione che non potrà, in ogni caso, essere superiore al reddito minimo escluso da imposizione come stabilito dall’art. 9, comma 1.

Allo stesso tempo, un’ulteriore ipotesi di decadenza è stata individuate per i casi di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, di acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità o di “violazione delle (anzidette) regole di condizionalità di cui all’art. 7”. Appare, inoltre, di particolare interesse la previsione in ordine all’incentivo all’autoimprenditorialità, previsto dall’art. 8, che consente al lavoratore di richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’intero importo spettante a titolo di NASpI al fine di finanziare l’avvio di un’attività di lavoro autonomo o di un’attività in forma di impresa individuale nonché l’associazione ad una cooperativa. In tal caso, la domanda di anticipazione dovrà essere presentata all’INPS in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o dell’associazione in cooperativa.

Per quanto attiene, invece, alle disposizioni contenute nel Titolo II, esse disciplinano due strumenti di sostegno al reddito che verranno introdotti in via sperimentale nel corso del 2015 e denominati “Assegno di disoccupazione” (cd. ASDI) e “Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto” (cd. DIS-COLL).

Il primo di questo strumenti è destinato a fornire un sostegno a tutti coloro che abbiano esaurito il periodo di godimento della NASpI e versino ancora in stato di disoccupazione e in gravi difficoltà economiche. In loro favore l’ASDI sarà erogato per una durata massima di sei mesi e per un importo pari al 75% dell’ultimo trattamento percepito a titolo di NASpI. Tale strumento sarà finanziato da uno specifico fondo istituito dal Ministero del Lavoro, la cui dotazione per il 2015 è stata prevista in misura pari a 300 milioni di euro. L’erogazione di siffatto sostegno economico in favore dei potenziali destinatari sarà condizionato all’adesione di questi ad un progetto personalizzato redatto dai competenti Servizi per l’Impiego.

Il secondo strumento denominato DIS-COLL concerne, invece, i nuovi eventi di disoccupazione intervenuti tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 che abbiano interessato collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS oltre che privi dei requisiti di pensionamento e di partita Iva.
Quest’ultima indennità sarà erogata a quei soggetti non occupati che possano far valere: a) almeno tre mesi di contribuzione a partire dal 1° gennaio dell’anno solare precedente al licenziamento; b) “un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari ad almeno un mese e che abbia dato luogo  a un reditto pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione”. La cd. DIS-COLL verrà erogata in misura pari al 75% del reddito percepito nel 2015 qualora quest’ultimo sia pari o inferiore all’importo di 1.195 euro mensili (importo questo che sarà oggetto di rivalutazione annuale). Laddove il reddito dell’ex collaboratore sia risultato superiore nel medesimo periodo di riferimento, l’indennità in esame potrà essere incrementata esponenzialmente fino ad un importo massimo di 1.300 euro mensili.

Ferma dunque la ricostruzione sintetica sopra riportata in ordine ai principali elementi di novità contenuti nel suddetto schema di decreto legislativo, occorrerà attendere il perfezionamento dell’iter legislativo tuttora in corso per verificare se il Parlamento abbia o meno apportato modificazioni e correzioni allo stesso decreto.