Focus: Accordo di rinnovo del CCNL per i Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi

Il 30 dicembre 2014 è stato sottoscritto tra Federmanager e Confindustria l’accordo di rinnovo del CCNL del 25 novembre 2009 per i Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi. L’accordo, che integra e sostituisce il precedente contratto collettivo del 2009, decorre dal 1 gennaio 2015 e avrà scadenza il 31 dicembre 2018.

Con successivo accordo del 13 gennaio 2015, le parti hanno modificato leggermente il testo del 30 dicembre 2014, in particolare, intervenendo nella tabella sulle quote contributive Fasi (pag. 13) al fine di renderle coerenti con la mensilizzazione e nelle tempistiche di adeguamento dello Statuto del Fasi (punti 4 e 5 a pag. 17).

Si è in attesa di un intervento di coordinamento tra la previgente e la nuova disciplina.
In sintesi, tra le modifiche più significative, che ci riserviamo di approfondire ulteriormente anche alla luce dell’intervento suddetto, evidenziamo:

      1. TMCG
        Il livello del TMCG (Trattamento minimo complessivo di garanzia) da assumere a riferimento dal 2015, per i dirigenti assunti o nominati dal 1 gennaio 2015, è unico ed è pari a 66.000 euro. Viene eliminato il secondo livello del TMCG (art. 3).
      2. MBO
        La nuova disciplina dell’MBO (Management By Objective) prevede che, qualora il trattamento economico annuo lordo del dirigente sia pari al TMCG, nella misura sopra individuata, le aziende dovranno adottare sistemi di retribuzione variabile collegati ad indici o risultati o, in mancanza uno dei tre modelli alternativi di MBO già indicati nel contratto 25 novembre 2009. Secondo i primi commenti, tale disposizione non dovrebbe applicarsi ove il trattamento economico annuo lordo del dirigente sia superiore al TMCG di riferimento (art. 6 bis).
      3. Trasferte e Missioni
        In caso di trasferte e missioni, vengono fatte salve intese aziendali o individuali, in mancanza delle quali rimane quella previgente (art. 10).
      4. Risoluzione del rapporto
        Viene elevata a 67 anni (da 65 se uomini e 60 se donne), indifferentemente per gli uomini e per le donne, l’età alla cui maturazione il dirigente non sarà più assistito dalle specifiche tutele contrattuali (art. 22, comma 6).
      5. Indennità supplementare
        In caso di licenziamento ingiustificato, l’importo dell’indennità supplementare viene individuato con i seguenti nuovi parametri che aumentano con l’aumento dell’anzianità aziendale del dirigente, penalizzandosi così quelli con un’anzianità aziendale non elevata (art. 19). Si ricorda che la precedente disciplina collettiva stabiliva per ogni caso, un minimo pari al corrispettivo del preavviso (da 8 a 12 mensilità) maggiorato di due mensilità fino ad un massimo di 20 mensilità, alle quali, per i dirigenti di età compresa tra i 50 e 59 anni era prevista una indennità supplementare da 3 a 7 mensilità, ora eliminata).

        Ecco i nuovi parametri:
        a) fino a due anni di anzianità aziendale due mensilità pari al corrispettivo del preavviso;
        b) oltre a due e sino a sei anni di anzianità aziendale, da 4 a 8 mensilità pari al corrispettivo del preavviso;
        c) oltre i sei e sino a dieci anni di anzianità aziendale, da 8 a 12 mensilità pari al corrispettivo del preavviso;
        d) oltre i dieci e sino a quindici anni di anzianità aziendale, da 12 a 18 mensilità pari al corrispettivo del preavviso;
        e) oltre quindici anni di anzianità aziendale, da 18 a 24 mensilità pari al corrispettivo del preavviso.

      6. Licenziamenti collettivi
        Le parti hanno espressamente escluso l’applicazione della disposizione di cui al precedente punto 5 in caso di licenziamento collettivo dei dirigenti, anche al fine di evitare la duplicazione di indennità risarcitorie atteso che la Legge europea n. 161/2014 del 30 ottobre 2014, entrata in vigore il 25 novembre 2014, ha equiparato i dirigenti agli altri lavoratori che, pertanto, devono essere inseriti nella procedura di licenziamento collettivo ex art. 24 L. 223/1991 e, al pari degli altri lavoratori, hanno diritto alla tutela indennitaria prevista dalla legge, in caso di violazione della procedura (da 12 a 24 mensilità) (art. 19).
      7. Durata del preavviso
        Sono stabiliti i seguenti nuovi termini del periodo di preavviso (art. 23):
        a) 6 mesi di preavviso per i dirigenti fino a sei anni di anzianità aziendale;
        b) 8 mesi di preavviso per i dirigenti fino a dieci anni di anzianità aziendale;
        c) 10 mesi di preavviso per i dirigenti fino a quindici anni di anzianità aziendale;
        d) 12 mesi di preavviso per i dirigenti oltre quindici anni di anzianità aziendale.
      8. GSR/FASI
        A decorrere dal 1 gennaio 2015 viene eliminata la disciplina previgente del GSR (Gestione separata Sostegno al Reddito)/FASI per quanto riguarda il sostegno del reddito dei dirigenti licenziati, anche se viene previsto per il 2015 il mantenimento del versamento a carico delle imprese del contributo di Euro 100 (che dal 2016 verrà aumentato a 200) per ciascun dirigente in servizio, anche al fine di finanziare le prestazioni dovute ai dirigenti che, licenziati entro il 31 dicembre 2014, presenteranno la domanda di sostegno al reddito entro il 31 gennaio 2015, ancorché in decorrenza del preavviso.