Il decreto ministeriale sul “part-time agevolato”: le modalità di attuazione

Il Ministero del lavoro, con decreto del 7 aprile 2016, ha disciplinato le modalità di riconoscimento del beneficio, c.d. “part time agevolato”, con il quale viene prevista la possibilità, da parte del lavoratore, di trasformare il rapporto di lavoro da full-time a part-time, in prossimità dell’età pensionabile, così come previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1, c. 284 L. 208/2015).

In particolare, in base al decreto ministeriale, i lavoratori dipendenti del settore privato, che hanno in corso un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e che matureranno, entro il 31 dicembre 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, nonché i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia (20 anni), possono, d’accordo con il datore di lavoro, trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con riduzione dell’orario di lavoro in misura compresa tra il 40% ed il 60%.

In tal caso, come prevede il decreto, il datore di lavoro corrisponderà mensilmente al lavoratore in busta paga una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici relativa alla prestazione lavorativa non effettuata e con riconoscimento della contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione non effettuata, di modo che alla maturazione dell’età pensionabile il lavoratore percepirà l’intero importo della pensione, senza alcuna penalizzazione.

Ai fini dell’accesso al suddetto beneficio, il lavoratore ed il datore di lavoro devono stipulare, previa certificazione Inps del possesso dei requisiti da parte del lavoratore, un contratto di riduzione dell’orario di lavoro, denominato “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato” di durata pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, nel quale è indicata la misura di riduzione.

Il beneficio cessa al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell’accordo.

La somma erogata dall’azienda è omnicomprensiva e non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Dopo la stipula del contratto, viene rilasciato, entro cinque giorni successivi alla ricezione dello stesso, il nulla osta da parte della Direzione territoriale del lavoro e, una volta acquisito il provvedimento di autorizzazione, il datore di lavoro trasmetterà istanza telematica all’INPS che, entro i cinque giorni successivi alla ricezione, la accoglierà o la rigetterà.

Il decreto, trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, sarà operativo non appena verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.