L’INPS fornisce chiarimenti in materia di diritto alla tutela previdenziale della malattia nell’attuale contesto emergenziale da COVID 19

Con messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020, l’INPS ha fornito nuove indicazioni operative e chiarimenti riguardo al diritto dei lavoratori di tutela previdenziale per malattia. In particolare, l’INPS ha chiarito che la quarantena con sorveglianza attiva, la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (art. 26 comma 1 del D.L. n. 18/2020) e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili (art. 26 comma 2 D.L. n. 18/2020), pur equiparate dal legislatore alla malattia ed alla degenza ospedaliera, non danno diritto alla tutela previdenziale della malattia comune.
Infatti, i soggetti interessati non sono considerati temporaneamente incapaci al lavoro se possono continuare a prestare la propria opera secondo le modalità del lavoro alternative alla presenza in ufficio (smart working o telelavoro), presso il proprio domicilio sulla base di accordi con il proprio datore di lavoro. Qualora il lavoratore sia affetto da COVID19 in modo conclamato, invece, il diritto alla tutela previdenziale sussiste, essendo lo stesso considerato come temporaneamente incapace al lavoro.
L’INPS ha chiarito, inoltre, che le ordinanze di divieto di allontanamento dei cittadini da un determinato territorio, emesse da un’autorità amministrativa locale – a motivo della necessità di contenere il diffondersi dell’epidemia – non danno valido titolo per il riconoscimento del diritto alla tutela previdenziale per malattia o alla degenza ospedaliera, e così anche per le ordinanze provenienti da autorità straniere, posto che l’accesso alla tutela deve provenire da un provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.
Infine, l’Istituto ha precisato che i lavoratori destinatari di CIGO, CIGS, CIGD e assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà non possono beneficiare della tutela previdenziale, in virtù del principio, fissato dall’art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 148/2015, della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia.

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