LE MISURE E LE NOVITÀ GIUSLAVORISTICHE DEL DECRETO SOSTEGNI (D.L. N. 41/2021)

Il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 recante “misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all’emergenza da COVID-19” (c.d. “Decreto Sostegni”) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 70 del 22 marzo 2021 ed entrato in vigore il 23 marzo 2021, ha prorogato alcune misure giuslavoristiche previste dalla normativa “emergenziale” introducendo, nel contempo, talune novità.
Di seguito si riportano le disposizioni di maggiore interesse in materia di lavoro.

1. Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale (art. 8, commi 1-8)
I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Decreto, domanda:
i) di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli artt. 19 e 20 del D.L. n. 18/2020 per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso fra il 1° aprile ed il 30 giugno 2021 (comma 1);
ii) di concessione dei trattamenti di assegno ordinario o di cassa in deroga di cui agli artt. 19, 21, 22, e 22 quater del D.L. n. 18/2020 per una durata massima di 28 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021 (comma 2).
Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.

a) Domanda:
Le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale sono presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Il Decreto precisa che, in fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello della sua entrata in vigore.

b) Modalità di pagamento:
i) Pagamento diretto da parte dell’INPS: Il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’INPS (mediante il flusso telematico “UniEmens-Cig”) i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. È precisato che, in fase di prima applicazione, il termine è spostato al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Sicchè, trascorsi inutilmente i suddetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
ii) Pagamento da parte dell’impresa e successivo rimborso dell’INPS (art. 7, D.lgs. n. 148/2015).

c) Risorse finanziarie stanziate:
Il limite massimo di spesa per le integrazioni salariali in esame, ferme restando diverse disposizioni del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali nonchè del Ministro dell’economia e delle finanze, è pari a 4.880,2 milioni di euro per l’anno 2021, ripartito in 2.901,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 1.603,3 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.

2. Blocco dei licenziamenti (art. 8, commi 9-11)
Il “Decreto Sostegni” ha prorogato il divieto dei licenziamenti individuali e collettivi, differenziando il periodo temporale di operatività delle misure in base alla tipologia di trattamento di integrazione salariale di cui usufruisce il datore di lavoro. Inoltre, ha confermato le ipotesi di esclusione dal blocco dei licenziamenti già previste dal D.L. n. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”), nelle quali, si ricorda, sono ricomprese la cessazione definitiva dell’attività, i cambi di appalto, il fallimento senza esercizio provvisorio, gli accordi sindacali di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Più nello specifico, fino al 30 giugno 2021, rimane precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo (artt. 4, 5 e 24 della L. n. 223/1991) e restano, altresì, sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020. Inoltre, fino alla medesima data del 30 giugno 2021, resta preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, anche la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. n. 604/1966) e restano sospese, altresì, le procedure in corso di cui all’art. 7, L. n. 604/1966,.
Le suddette preclusioni si applicano, inoltre, dal 1° luglio e fino al 31 ottobre 2021, solo ai datori di lavoro che abbiano presentato domanda per la concessione dei trattamenti di assegno ordinario o di cassa in deroga ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Decreto in esame per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1 aprile e il 31 dicembre 2021.

3. Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo (art. 10, commi 1-9)
Ai lavoratori già beneficiari dell’indennità introdotta dall’art. 9 del Decreto Legge n. 104/2020, nuovamente riconosciuta per effetto dell’art. 15 del D.L. n. 137/2020, è erogata una tantum un’indennità pari a 2.400 euro.
È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro anche ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali nonché ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali o in settori diversi, ai lavoratori intermittenti, ai lavoratori autonomi non titolari di partita IVA, agli incaricati alle vendite a domicilio nonchè ai lavoratori a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali ed, infine, ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Per beneficiare dell’indennità le categorie di lavoratori di cui sopra devono essere in possesso dei medesimi requisiti già previsti dall’art. 15 del D.L. n. 137/2020 e presentare la domanda all’INPS entro il 30 aprile 2021.

4. Disposizioni in favore dei lavoratori sportivi (art. 10, commi 10-15)
a) Beneficiari:
Per l’anno 2021 è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A. un’indennità ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associative, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del D.p.R. n. 917/1986 i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica hanno cessato, ridotto o sospeso, la loro attività. A tal fine si considerano cessati tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.
La suddetta indennità non concorre alla formazione del reddito ed è pari ad:
i) euro 3.600 ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore a 10.000 euro annui;
ii) euro 2.400 ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui;
iii) euro 1.200 ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ai 4.000 euro annui.
L’indennità è soggetta alle medesime esclusioni di cui all’art. 17 del D.L. n. 137/2020 (per i riferimenti relativi a tale Decreto si veda la pubblicazione sul nostro sito del 5 novembre 2020 “Le novità giuslavoristiche contenute nel D.L. n. 137/2020 – cd. Decreto Ristori).

b) Risorse finanziarie stanziate:
Il limite di spesa è pari 350 milioni di euro per l’anno 2021.

5. Reddito di cittadinanza e di emergenza (artt. 11 e 12)
Con riferimento al reddito di cittadinanza l’autorizzazione di spesa per l’anno 2021 è stata incrementata, dal Decreto in esame, di 1.000 milioni di euro. Diversamente, per quanto riguarda il reddito di emergenza, sono state riconosciute tre nuove quote relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021.

6. Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti (art. 13)
La dotazione del fondo istituito per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2021 per il riconoscimento dell’indennità del mese di maggio 2020 in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

7. Lavoratori fragili (art. 15)
Il Decreto Sostegni ha esteso l’operatività, fino al 30 giugno 2021, delle disposizioni contenute nell’art. 26 comma 2-bis del D.L. n. 18/2020, prevedendo la possibilità per i lavoratori pubblici e privati in condizioni di fragilità, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento. Inoltre, viene previsto che, laddove la prestazione lavorativa dei suddetti dipendenti non possa essere svolta in modalità agile, sempre fino al 30 giugno 2021, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.
Inoltre, il Decreto Sostegni ha aggiunto un nuovo periodo al comma 2 del D.L. n. 18/2020 chiarendo che i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.

8. Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (art. 16)
Per le Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame e fino al 31 dicembre 2021, il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione (art. 3, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 22/2015) non troverà applicazione.
a) Risorse economiche stanziate:
Il limite di spesa è pari 121 milioni di euro per l’anno 2021 e 12 milioni di euro per l’anno 2022.

9. Contratti a termine (art. 17)
È stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, D.lgs. n. 81/2015 e s.m.i..
Infine, viene precisato che la disposizione ha efficacia dalla data di entrata in vigore del Decreto e che, nella loro applicazione, non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

10. Sostegno alle grandi imprese (art. 37)
Per completezza, sia pure al di fuori dall’ambito giuslavoristico, è opportuno evidenziare che, è stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo per l’anno 2021, con una dotazione di euro 200.000.000,00, per assicurare la continuità operativa delle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19 tramite la concessione di prestiti sotto forma di finanziamenti agevolati, a condizione che si possa presumere un rimborso integrale nel termine massimo di 5 anni. Il Fondo può operare anche per il finanziamento delle imprese in amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/1999.
I criteri, le modalità e le condizioni per l’accesso all’intervento saranno stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto in esame.
Si precisa che l’efficacia delle suddette misure è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Per leggere il testo completo del Decreto Sostegni clicca qui  clicca qui