La procedura telematica per le dimissioni e le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro: i chiarimenti ministeriali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la recente circolare n. 12 del 4 marzo 2016, ha fornito alcuni dettagli in merito alla nuova procedura telematica che dovrà essere seguita per effettuare le comunicazioni di dimissioni volontarie e di risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro e della loro revoca.

A far data dal 12 marzo 2016, in applicazione dell’art. 26 del D.lgs. n. 151/2015, il lavoratore che intenda recedere dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale dovrà effettuare le relative comunicazioni esclusivamente per via telematica; in particolare, dovrà compilare on line, l’apposito modulo reso disponibile sul sito Ministero del Lavoro e trasmetterlo al datore di lavoro e alla DTL competente, nella forma e con le precise modalità tecniche telematiche prescritte (v. D.M. 15 dicembre 2015).

La ratio dell’intervento legislativo, di cui al succitato art. 26, è, da un lato, quella di contrastare il fenomeno delle c.d. lettere di dimissioni in bianco, attraverso strumenti protettivi diretti a salvaguardare l’effettiva genuinità della manifestazione di volontà del lavoratore di interrompere il rapporto di lavoro, e dall’altro, di rendere inefficaci le dimissioni/risoluzioni consensuali presentate con modalità diverse da quella telematica così come specificamente previste.

Da tale data, quindi, verrà meno definitivamente il regime introdotto dalla cd. Riforma Fornero (L. 92/2012) la quale subordinava l’efficacia delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali ad una procedura di convalida: si ricorda, infatti, che il lavoratore doveva a tal fine sottoscrivere un’apposita dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro effettuata dal datore di lavoro al Centro per l’Impiego competente oppure procedere alla convalida presso le sedi abilitate.

La nuova procedura telematica non si applica:

– ai rapporti di lavoro marittimo, domestico e del pubblico impiego;

– ai lavoratori che recedono durante il periodo di prova;

– nei casi di dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto intervenute nelle sedi cd. protette (Giudice del lavoro; Direzione Territoriale del Lavoro competente; sede sindacale);

– nei casi di dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto presentate dalle lavoratrici nel periodo di gravidanza o durante i primi tre anni di vita del bambino, che dovranno essere convalidate presso la DTL competente.

Sotto il profilo operativo, il lavoratore dovrà munirsi di un codice personale Inps (“PIN INPS”), da richiedere al medesimo istituto previdenziale; una volta in possesso di tale codice, potrà accedere al format registrandosi sul portale ufficiale www.lavoro.org.it e, quindi, compilare il form on line con l’immissione dei dati richiesti; dopo avere completata la compilazione, il modulo verrà trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del datore di lavoro e alla DTL competente, rendendo così valide le dimissioni.

Pertanto, a partire dal 12 marzo 2016, le dimissioni/risoluzioni rassegnate con modalità diverse da quelle sopra descritte sono inefficaci; sul punto, la circolare ministeriale precisa che il datore di lavoro dovrebbe invitare il lavoratore a compilare l’apposito modulo nelle forma e con le modalità introdotte con la nuova disciplina.

Qualora il lavoratore non aderisca all’invito, in mancanza di una specifica disposizione legislativa (così come, invece, era previsto dalla Riforma Fornero) e di prassi operative, si ritiene che il datore di lavoro potrebbe ritenere il lavoratore assente ingiustificato e, quindi, avviare nei suoi confronti un procedimento disciplinare.

Entro 5 giorni dalla ricezione del modulo, il datore di lavoro dovrà presentare la relativa comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.

Con le medesime modalità telematiche, il lavoratore potrà revocare le proprie dimissioni e la risoluzione consensuale purché ciò avvenga entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo.

Si ricorda che il lavoratore, salvo il caso in cui sussista una giusta causa di dimissioni, ha l’obbligo di rispettare il termine di preavviso; in caso di mancato rispetto di tale termine, le dimissioni, pur se immediatamente efficaci, obbligano il lavoratore al risarcimento dell’eventuale danno.

La compilazione e la trasmissione del modulo potrà essere effettuata anche dai soggetti abilitati, ovvero Patronati, Organizzazioni sindacali, Enti bilaterali e Commissioni di certificazione, che dovranno registrarsi sul sito come “Operatori”.

La circolare specifica, inoltre, che al datore di lavoro che alteri il suddetto modulo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 5.000 ad € 30.000, salvo che il fatto costituisca reato.

A supporto degli utenti nella fase di avvio della nuova disciplina, il Ministero del Lavoro renderà disponibile sul proprio sito l’illustrazione del funzionamento della procedura attraverso dei video tutorial per lavoratori e soggetti abilitati.