Il Parlamento europeo ha approvato la modifica alla Direttiva n. 96/71 sui lavoratori distaccati all’estero

Il 29 maggio scorso, il Parlamento Europeo ha approvato la modifica della Direttiva n. 96/71/CE relativa al distacco di lavoratori in ambito europeo, al fine di garantire una più efficace protezione ai distaccati in un altro Stato membro e, quindi, evitare i sempre più soventi fenomeni di dumping sociale e retributivo.
Gli Stati membri dovranno conformarsi entro due anni alle modifiche introdotte alla Direttiva n. 96/71/CE, adottando le necessarie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, trovando applicazione fino a quel momento la versione precedente.
Le principali modifiche comportano una maggiore protezione dei lavoratori distaccati essendo garantita una più incisiva parità di trattamento tra questi e quelli operanti presso il paese ospitante.
In particolare, è prevista l’applicazione delle stesse disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e collettive vigenti nello Stato membro in cui è fornita la prestazione di lavoro, e ciò in materia di retribuzione, in relazione ai periodi massimi di lavoro e a quelli minimi di riposo, alla durata minima dei congedi annuali retribuiti e addirittura alle condizioni di alloggio dei lavoratori quando questo è fornito dal datore di lavoro ai lavoratori lontano dal loro normale luogo di lavoro.
La parità di trattamento riguarda anche le indennità o i rimborsi che vengono riconosciuti a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori lontani da casa per motivi professionali.
Come si legge nella Relazione di accompagnamento alla proposta di modifica della Direttiva 96/71/CE, viene introdotto il principio della “parità di norme sulla retribuzione a parità di lavoro” non essendo più sufficiente la tutela ricollegata al pagamento di un salario minimo.
Inoltre, sono considerate parte della retribuzione anche le indennità specifiche per il distacco, purché non siano versate a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco stesso, come le spese di viaggio, vitto e alloggio.
La Direttiva modificata impone, altresì, agli Stati membri l’obbligo di pubblicare sul sito web di cui all’articolo 5 della distinta Direttiva 2014/67/UE gli elementi costitutivi della retribuzione applicabile ai lavoratori distaccati. In tal senso, si ricorda che la predetta Direttiva n. 2014/67/UE non aveva apportato modifiche alla direttiva n. 96/71/CE, ma aveva solo introdotto una serie di misure volte a contrastare condotte elusive da parte delle aziende delle norme imposte dalla Direttiva 96/71 sulle condizioni di lavoro da applicare ai lavoratori distaccati nello Stato membro ospitante.
Inoltre, e questo è uno degli aspetti fondamentali della modifica, viene ridotto il periodo massimo (da 24 a 12 mesi), entro cui il lavoratore distaccato mantiene il regime previdenziale del Paese di provenienza, superato il quale il rapporto di lavoro rientra nell’ambito di applicazione della normativa previdenziale vigente nel Paese distaccatario. Tale periodo può essere elevato a 18 mesi solo sulla base di una richiesta motivata dell’azienda distaccante.
Viene, infine, prevista una sorta di supervisione e vigilanza, oltre che una collaborazione continua, tra gli Stati membri interessati (ossia paese di provenienza e paese ospitante) sulla concreta applicazione della Direttiva in esame.
In particolare, lo Stato membro ospitante e lo Stato membro di provenienza sono responsabili del monitoraggio, del controllo e dell’applicazione degli obblighi previsti dalla Direttiva 96/71/CE come modificata e dalla sopracitata Direttiva 2014/67/UE, e adottano misure adeguate in caso di inosservanza delle disposizioni.
Essi vigilano in particolare affinché i lavoratori e/o i rappresentanti dei lavoratori dispongano di procedure adeguate ai fini dell’esecuzione degli obblighi previsti.
Qualora sia accertato che un’impresa, in modo scorretto o fraudolento, dia l’impressione che la situazione di un lavoratore rientri nell’ambito di applicazione della Direttiva 96/71/CE, gli Stati membri fanno in modo che lo Stato membro ospitante garantisca che il lavoratore benefici delle disposizioni legislative e dei contratti collettivi pertinenti.

A cura di Cristina Petrucci