Chiarimenti in ordine alle misure previste dalla Legge 81/2017 per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale

L’INPS con circolare n. 69 dell’11 maggio 2018, ha fornito alcune indicazioni operative in ordine alla L. 81/2017 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” ed in particolare con riferimento agli artt. 1, 14 e 15 della suddetta legge che hanno integrato il concetto di collaborazione coordinata e continuativa estendendo anche ai lavoratori autonomi non imprenditori alcune tutele in materia di malattia ed infortunio.
Nella circolare viene precisato che i soggetti interessati dalle suddette disposizioni sono coloro che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente ex art. 2222 c.c., coloro che esercitano le professioni intellettuali ex art. 2229 c.c. e coloro che offrono una prestazione d’opera intellettuale ex art. 2230 c.c..
L’Istituto precisa altresì che l’art. 15 della L. n. 81/2017 ha chiarito che la collaborazione è coordinata allorquando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il prestatore organizza in modo autonomo l’attività lavorativa.
L’Istituto chiarisce infine come la Legge n. 81/2017 ha introdotto la possibilità, nel caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni, di sospendere il versamento contributivo. La sospensione del versamento contributivo opera per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino ad un massimo di due anni.