Trattamento retributivo dell’orario di lavoro supplementare

Con sentenza n. 5922 del 17 marzo 2006, la Suprema Corte ha stabilito che “deve considerarsi del tutto legittima, perché non in contrasto né con l’art. 36 Cost. né con l’art. 2108 c.c., la condotta del datore di lavoro che – in presenza della contrattazione collettiva che predetermini, nell’esercizio della autonomia delle organizzazioni sindacali, un orario normale inferiore rispetto a quello massimo fissato per legge – corrisponda ai propri dipendenti, che abbiano superato il limite convenzionale senza superare quello massimo legale, un corrispettivo per il suddetto lavoro inferiore a quello prescritto dall’art. 2108 c.c. per l’orario straordinario, dovendosi a tale soluzione pervenire sia perché l’art. 36 Cost. va letto in relazione non ai singoli elementi retributivi, ma al complessivo trattamento economico riconosciuto al lavoratore subordinato, e sia perché l’inderogabilità del disposto dell’art. 2108 c.c. opera soltanto in presenza di violazione dei tetti massimi di orario normale previsti da norme legislative”.