Sull’autonomia funzionale del ramo d’azienda ceduto

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4500 dell’8 marzo 2016, ha ribadito che la nozione di ramo d’azienda – anche in virtù della normativa dell’Unione Europea (Dir. 2001/23/CE) – deve essere intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, quale pre-requisito indispensabile per configurare un’efficace cessione del contratto di lavoro senza il consenso del lavoratore.

È, dunque, il criterio selettivo dell’autonomia funzionale che consente di individuare tutte quelle ipotesi in cui le operazioni di trasferimento di una parte dell’impresa abbiano il fine di forme incontrollate di espulsione di personale.

In applicazione di tali principi, nel caso esaminato dalla Suprema Corte, non è stato ritenuto soddisfatto il requisito dell’autonomia di un ramo d’azienda “servizi generali” ceduto, in quanto, dopo appena tre mesi dalla cessione e, senza che avesse operato in modo unitario, sin dalla cessione era stato completamente ristrutturato e suddiviso in tre centri servizi, a loro volta immediatamente ceduti ad una terza società.