Strumenti di controllo a distanza ed istituto della prescrizione obbligatoria

Nell’interpretare la nota n. 0004343 del 4 ottobre 2006 della Direzione Generale dell’Attività ispettiva del Ministero del Lavoro relativa ai limiti al potere di controllo del datore di lavoro, la Direzione Provinciale del Lavoro di Modena, con parere del 13 dicembre 2006 (prot. n.17969), ha così esemplificato le violazioni caratterizzate da maggiore gravità: installazione di telecamere fisse che inquadrino esclusivamente l’attività svolta dai lavoratori ovvero i luoghi adibiti esclusivamente al godimento della pausa, nonché alla consumazione del pasto da parte degli stessi; assenza di esigenze organizzative, produttive, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale che rendano necessaria l’installazione dei suddetti strumenti di controllo a distanza; l’installazione degli impianti in parola a totale insaputa del lavoratore; l’adozione di sistemi di controllo che, considerata la relativa collocazione ovvero la specifica funzionalità, siano in grado di raccogliere in via prevalente i dati c.d. “sensibili” del lavoratore; la sussistenza di circostanze idonee non solo a porre in pericolo la libertà individuale del lavoratore, ma che comportino un effettivo danno allo stesso, quali, ad esempio, le registrazioni e/o l’utilizzazione delle immagini riprese dai sistemi audio-visivi installati dal trasgressore.