Sperimentazione dell’apprendistato e clausole di contingentamento

Il Ministero del Lavoro, sempre in data 14 luglio 2006, ha, altresì, puntualizzato, rispondendo ad un interpello, come sia legittimo che, nell’ambito della sperimentazione del contratto di apprendistato professionalizzante, disposta a seguito della stipula di un protocollo di intesa tra lo stesso Ministero e la Regione Liguria, sia stata introdotta la previsione di un limite massimo al numero di contratti di questa tipologia, “perché conforme a criteri di attivazione progressiva dei nuovi istituti contrattuali”.
In termini più generali, nella medesima nota, il Ministero ha poi precisato che, laddove non sia stata ancora emanata la legge regionale per l’individuazione dei profili e degli altri aspetti attinenti alla formazione, si potrà procedere all’utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante sempre che la contrattazione collettiva, in virtù di quanto disposto al comma 5 bis dell’art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003, abbia regolamentato esaustivamente tale contratto. Diversamente, sarà comunque possibile utilizzare il contratto di apprendistato, come disciplinato dalla L . n. 25/1955.