Rilevanza delle attività preparatorie rispetto alla violazione dell’obbligo di fedeltà

La Suprema Corte con sentenza n. 10450 dell’8 maggio 2006 in una fattispecie in cui il direttore di un giornale aveva collaborato con una diversa testata in costanza, però, del rapporto di lavoro con la propria, ha stabilito che “la violazione dell’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c. si configura anche in relazione alle attività preparatorie dei comportamenti che direttamente la integrano” e, conseguentemente, ha confermato la sentenza di secondo grado che aveva deciso per la giustificatezza del licenziamento intimato allo stesso direttore a causa della violazione del medesimo obbligo.