Reintegrato nel posto di lavoro il dipendente che diffama il datore di lavoro su Facebook

La Suprema Corte, con sentenza n. 13799 del 31 maggio 2017, ha affermato l’illegittimità del licenziamento disposto dal datore di lavoro nei confronti del dipendente che aveva pubblicato sulla propria pagina Facebook frasi di contenuto diffamatorio del datore di lavoro, disponendo la reintegrazione del dipendente.
Secondo la Suprema Corte, infatti, accede alla tutela reintegratoria cd. debole (consistente nella reintegrazione nel posto di lavoro unitamente al pagamento di una indennità risarcitoria ex art. 18, comma 4, L. 300/1970 s.m.i.) il lavoratore la cui condotta, seppur accertata, risulti priva del carattere di illiceità, non potendo, al contrario, limitarsi alla sola tutela indennitaria un licenziamento basato su fatti (pur sussistenti, ma) “di rilievo disciplinare nullo o sostanzialmente inapprezzabile”.