Annullabile il licenziamento del lavoratore disabile avvenuto in violazione della quota di riserva

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12911 del 23 maggio 2017, ha espresso il principio secondo cui, in caso di crisi, l’impresa è esonerata dall’assumere nuovo personale che rientri in una categoria protetta ai sensi della Legge 68/1999, ma non può licenziare per ragioni di riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, i dipendenti invalidi già assunti, ove, al momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori impiegati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista dall’art. 3, Legge 68/1999.
Qualora il datore di lavoro proceda comunque al licenziamento, prosegue la Corte, lo stesso dovrà intendersi effettuato in violazione dei criteri di scelta, con conseguente annullamento del provvedimento espulsivo e condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro, nonchè al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione in una misura non superiore alle dodici mensilità ai sensi dell’art. 18, quarto comma, L. 300/1970.