Pluralità di datori e di rapporti di lavoro

Pronunciandosi su una fattispecie caratterizzata dallo svolgimento ad opera di un lavoratore di prestazioni in favore di una pluralità di diversi datori – tra cui pur esisteva un collegamento economico-societario – nell’arco di un significativo lasso temporale, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19036 del 5 settembre 2006, ha affermato che, in caso di collegamento economico tra società datrici di lavoro, “salve le ipotesi simulatorie, ad una pluralità di soggetti societari esercitanti i poteri del datore corrisponde una pluralità di rapporti”. In particolare, ciò vale anche “in caso di distacco del lavoratore che faccia sorgere un distinto rapporto con altro imprenditore, anche all’estero, con sospensione del rapporto originario. In tal caso i due rapporti restano separati, anche se le due imprese sono gestite da società collegate, con conseguente non imputabilità alla società distaccante, se non diversamente pattuito, delle obbligazioni relative al secondo rapporto”.