Il part-time verticale ciclico va equiparato al “full time” ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva utile al conseguimento del diritto alla pensione

Con sentenza n. 22936 del 10 novembre 2016 la Suprema Corte ha stabilito che, ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva utile per il conseguimento al trattamento pensionistico, la prestazione resa dai lavoratori in regime di part-time verticale ciclico deve essere equiparata a quella resa in maniera continuativa.

La Suprema Corte ha affermato tale principio attraverso un esame dei periodi di sosta dalla prestazione del lavoratore in part-time verticale ciclico, durante i quali ha ritenuto che il rapporto di lavoro perdura, anche in ragione dell’impossibilità per il lavoratore di poter accedere all’indennità di disoccupazione durante i periodi di inattività.